Coronavirus. Piccolo memorandum sul nuovo decreto

decreto

Art. 1, Comma 2 ? Elenca tutte le misure di contenimento che possono essere adottate

Elenco lunghissimo, qualche esempio:

  • limitazione della circolazione delle persone, an- che prevedendo limitazioni alla possibilit? di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessit? o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
  • sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell?ingresso nei luoghi destinati al culto;
  • sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale
  • concorsi pubblici;
  • limitazione o sospensione delle attivit? di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonch? di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti.

Art. 2 ? Attuazione delle misure di contenimento

Questo articolo risponde alla domanda: con quale strumento legislativo andremo ad attuare quanto previsto dal Comma 1?

Le misure di cui all?articolo 1 sono adottate con uno o pi? decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell?interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell?economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonch? i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l?intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altres? adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l?intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell?interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell?economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia.

Art. 3 ??Cerca di dirimere le questioni di chi pu? fare cosa

In caso di specifiche situazioni, le regioni possono adottare misure ulteriormente restrittive.
Specifica anche che i sindaci NON possono fare ordinanze sul tema

Le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all?articolo 1, comma 2, esclusivamente nell?ambito delle attivit? di loro
competenza e senza incisione delle attivit? produttive e di quelle di rilevanza strategica per l?economia nazionale.

I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l?emergenza in contrasto con le misure statali, n? eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.

Art. 4 ??L’articolo che ci interessa per quanto riguarda il passaggio da sanzione penale a sanzione amministrativa

Viene introdotta una nuova sanzione amministrativa, con clausola di sussidiariet? (applicabile solo laddove non vi sia una ipotesi di reato), che sanziona il mancato rispetto delle misure dell’art. 1 comma 2 o dell’art. 3 (provvedimenti regionali), ?? punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall?articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanit??.
Se sei in auto: ammontare aumentato fino a un terzo.
Esercizio pubblico: ti chiudono l’esercizio come sanzione accessoria!

Norma transitoria: cosa succede ai procedimenti penali iniziati sino a oggi?

Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla met?. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

QUINDI: il minimo da oggi ? 400?, si applicher? quindi la met?, cio? la sanzione amministrativa di 200? a coloro che sino ad oggi si sono visti denunciati per art. 650 CP.

RESTANO FERME LE QUESTIONI RELATIVE AD ALTRI REATI COME QUELLO DI FALSA DICHIARAZIONE

Art. 4, Comma 9: d? la possibilit? di chiamare l’esercito come agenti di pubblica sicurezza.

LEGGI IL DECRETO LEGGE

A cura di Antonio Cattarini, penalista del Foro di Trieste e co-portavoce provinciale dei Verdi-Europa Verde.