REGOLAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Approvato nel Consiglio Federale nazionale del 29/03/2026
TITOLO I
FEDERAZIONI REGIONALI
Art.1 Riconoscimento
Le Federazioni regionali sono riconosciute dalla Federazione nazionale ove ricorra almeno uno dei due seguenti requisiti:
- un numero di federazioni provinciali riconosciute sul proprio territorio pari o superiore alla metà delle province della regione, calcolato per eccesso;
- un rapporto iscritti-abitanti pari a 1 ogni 25.000.
Ove entrambi i requisiti non sussistano o vengano meno, la Direzione nazionale interviene per favorire il ripristino delle condizioni di riconoscibilità, adottando ogni provvedimento idoneo allo scopo.
Ogni Federazione Regionale deve dotarsi di codice fiscale e di un conto corrente bancario, in assenza di questi requisiti non sarà possibile trasferire gli eventuali finanziamenti.
Ogni Federazione Regionale deve dotarsi di un sito web, dove pubblicare le informazioni e i documenti richiesti per legge e tutte le comunicazioni utili e necessarie a garantire la più ampia partecipazione degli iscritti.
Art.2 Assemblea regionale
L’Assemblea regionale è convocata per iscritti. Può essere convocata per delegati, se la federazione regionale ha più di 500 iscritti. Quando l’assemblea regionale è convocata per delegati è composta da un minimo di 30 ad un massimo di 150 eletti dalle assemblee provinciali con le stesse modalità previste per l’elezione dei delegati all’assemblea nazionale.
Laddove il numero degli iscritti alla Federazione regionale sia superiore a 300 è possibile allestire seggi elettorali affidando all’Esecutivo regionale l’individuazione delle modalità di esecuzione, sulla base del relativo regolamento.
L’assemblea regionale si riunisce, almeno una volta ogni tre anni per il rinnovo degli organi, ovvero quando l’Esecutivo lo ritenga opportuno. È convocata in via ordinaria e straordinaria dall’Esecutivo; in via solo straordinaria su richiesta dei 2/3 del Consiglio Federale regionale, fermo restando le disposizioni statutarie comuni in materia di convocazioni assembleari.
L’assemblea regionale elegge i due Portavoce, l’Esecutivo, il Consiglio Federale regionale e i Consiglieri federali nazionali spettanti.
La mozione politica collegata ai due Portavoce eletti è vincolante per gli organi della Federazione regionale.
L’Assemblea regionale adotta a maggioranza dei 2/3 dei presenti un Regolamento, che non sia in contrasto con lo Statuto e i Regolamenti Nazionali, con il quale stabilisce:
il numero, che deve essere pari, dei componenti degli Esecutivi regionali, provinciali e comunali, da un minimo di 4 ad un massimo di 20 (non comprensivi dei due Portavoce); il numero dei componenti del Consiglio federale regionale da un minimo di 12 a un massimo di 36, garantendo la rappresentanza di tutte le provincie riconosciute; il numero dei componenti del Consiglio Federale provinciale da un minimo di 8 a un massimo di 22.
Le modalità di funzionamento della Federazione Regionale, delle Federazioni Provinciali, delle Associazioni cittadine e delle eventuali strutture organizzative di macroarea, per le quali non vi siano modalità già stabilite
Nel caso in cui la Federazione regionale non adotti, o adotti solo in parte, un proprio regolamento, si applicano in analogia le norme statutarie e i regolamenti nazionali.
Art.3 I due Portavoce regionali
I due Portavoce hanno competenza generale di iniziativa, rappresentano le decisioni dell’Esecutivo e del Consiglio Federale regionale. Il Portavoce più anziano di età ha, di norma, la rappresentanza legale della Federazione Regionale di Europa Verde-Verdi, di cui può delegare l’esercizio. La rappresentanza legale può essere affidata all’altro/a portavoce, ma in questo caso va specificato al momento dell’elezione.
I due Portavoce possono nominare responsabili di settori di iniziativa, e costituire gruppi di lavoro.
Le candidature a Portavoce devono essere proposte almeno 5 giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea da un numero di iscritti alla Federazione regionale secondo quanto previsto dal “Regolamento garanzie e modalità di partecipazione e decisione di Europa Verde-Verdi” o da 1/4 dei Consiglieri federali regionali. Ogni iscritto può firmare soltanto una coppia di candidature di genere diverso. I candidati devono presentare gli elementi essenziali della proposta di programma che intendono realizzare. È proclamata eletta la coppia di candidati che ottiene il 50% più uno dei voti validi espressi. Qualora nessuno ottenga questo quorum, le due coppie di candidati più votati andranno immediatamente al ballottaggio. Nel caso in cui le votazioni avvengono per urne dislocate sul territorio il ballottaggio deve avvenire entro 15 giorni. Risulterà eletto chi nella votazione di ballottaggio otterrà il maggior numero di voti. In caso di parità si provvederà ad una nuova votazione con le medesime modalità della precedente.
Ai due Portavoce può essere tolta la fiducia dai 2/3 del Consiglio Federale regionale. In tal caso, come in quello di dimissioni, decadono dalla carica tutti gli organi regionali. Conseguentemente la rappresentanza politica viene assunta dalla Federazione nazionale. La Direzione nazionale adotterà ogni provvedimento necessario al ripristino delle condizioni per il rinnovo degli organi.
Nel caso di dimissioni, di impedimento, di sfiducia o di decesso di uno dei due portavoce, l’altro portavoce resta in carica fino alla scadenza naturale. Il Consiglio Federale regionale elegge a maggioranza in sua sostituzione un nuovo portavoce dello stesso genere, il cui mandato scadrà insieme a quello del portavoce rimasto in carica.
I Portavoce non possono ricoprire questo incarico per più di due mandati consecutivi.
Art.4 Esecutivo regionale
L’Esecutivo è l’organo di attuazione della linea politica ed è responsabile dell’organizzazione politica e amministrativa della Federazione regionale.
L’Esecutivo è composto dai due Portavoce, dai due Co-Presidenti, se eletti, del Consiglio Federale Regionale* e da un numero (da 4 a 20) di componenti, previsto nel regolamento della Federazione regionale, eletti dall’assemblea regionale.
È convocato e presieduto dai Portavoce. Ne fanno parte senza diritto di voto il capogruppo dei Verdi alla Regione, un rappresentante dei Verdi al governo regionale, i due co-portavoce regionali dei Giovani Europeisti Verdi, i Parlamentari eletti nella Regione.
In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti dell’Esecutivo decadono dalla carica tutti gli organi regionali. Conseguentemente la rappresentanza politica viene assunta dalla Federazione nazionale. La Direzione nazionale adotterà ogni provvedimento necessario al ripristino delle condizioni per il rinnovo degli organi.
Art. 5 Tesoriere
Il/La Tesoriere/a è eletto/a dall’esecutivo regionale tra i suoi componenti su proposta dei due Portavoce.
Il/La Tesoriere/a svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa, patrimoniale e contabile della Federazione regionale che è tenuta a prevedere per ogni spesa i relativi mezzi di finanziamento. Il/la Tesoriere/a è preposto/a allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria, utilizza e gestisce le entrate e predispone annualmente il bilancio consuntivo ai sensi di quanto previsto dall’art.21 dello Statuto, redatto secondo modelli predisposti dal Tesoriere nazionale, che è approvato dal Consiglio Federale regionale o, in mancanza, dall’Esecutivo.
Il/La Tesoriere/a assicura la regolarità contabile e l’attinenza delle decisioni di spesa degli organi con le effettive disponibilità e le voci di bilancio. Il/la Tesoriere/a ove ritenga la spesa non coperta o comunque incompatibile con le previsioni del bilancio può bloccare ogni decisione di spesa che non risponda a detti requisiti e chiedere il riesame della spesa stessa.
Delle obbligazioni assunte dal tesoriere regionale e dal rappresentante legale in adempimento di deliberazioni degli organi statutari risponde la Federazione Regionale di Europa Verde-Verdi.
La rappresentanza legale della Federazione regionale spetta al/alla Portavoce ai sensi dell’articolo 3 e, in ragione di tale funzione, a esso/a competono i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
L’esercizio dei poteri di ordinaria amministrazione può essere attribuito, in tutto o in parte, al/alla Tesoriere/a sulla base del regolamento della Federazione regionale ovvero con apposita delibera dell’Esecutivo regionale, che ne definisce limiti, modalità operative ed eventuali deleghe.
Art.6 Consiglio Federale regionale
Il Consiglio Federale regionale definisce la linea politica di Europa Verde- Verdi a livello regionale. Propone modifiche al regolamento regionale.
Approva il bilancio consuntivo che viene predisposto annualmente dal/dalla Tesoriere/a.
Ha le competenze che gli sono riconosciute dallo statuto e dai regolamenti.
Il Consiglio Federale regionale è composto dai Portavoce, dall’Esecutivo, dai due Portavoce Regionali dei Giovani Europeisti Verdi e dai componenti eletti dall’Assemblea. Ne fanno parte senza diritto di voto i portavoce provinciali, i consiglieri e gli assessori regionali, i Parlamentari eletti nella Regione.
Il Consiglio Federale regionale è presieduto dai Portavoce Regionali o dai Co-Presidenti, se eletti al suo interno, ed è convocato dai Portavoce.
Prende atto, in caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi motivo, di uno dei propri membri dalla carica, e provvede alla surroga.
TITOLO II
FEDERAZIONI PROVINCIALI
Art.7 Riconoscimento
Le Federazioni provinciali sono riconosciute dalla struttura nazionale ove ricorra il seguente requisito:
25 iscritti per le province fino a 250.000 abitanti;
25 iscritti, con l’aggiunta di un iscritto ogni 25.000 abitanti per le restanti province
Il numero degli abitanti è riferito ai dati Istat.
Ove il suddetto requisito non sussista o venga meno, la Direzione nazionale interviene per favorire il ripristino delle condizioni di riconoscibilità, adottando ogni provvedimento idoneo allo scopo.
Art.8 Assemblea provinciale
L’Assemblea provinciale è convocata per iscritti. L’assemblea provinciale si riunisce, almeno una volta ogni tre anni per il rinnovo degli organi, ovvero quando l’Esecutivo lo ritenga opportuno. È convocata in via ordinaria e straordinaria dall’Esecutivo; in via solo straordinaria su richiesta dei 2/3 del Consiglio Federale provinciale, se presente, fermo restando le disposizioni statutarie e regolamentari comuni in materia di convocazioni assembleari.
L’Assemblea provinciale elegge i due Portavoce, l’Esecutivo, i delegati all’assemblea nazionale e l’eventuale Consiglio Federale provinciale.
Laddove il numero degli iscritti alla Federazione provinciale sia superiore a 300 è possibile allestire seggi elettorali affidando all’Esecutivo provinciale l’individuazione delle modalità di esecuzione, sulla base del relativo regolamento.
La mozione politica approvata è vincolante per gli organi della Federazione provinciale.
Art.9 Portavoce, Esecutivo, Tesoriere ed eventuale Consiglio federale provinciale
I due Portavoce, l’Esecutivo e l’eventuale Consiglio federale sono eletti dall’assemblea provinciale con le stesse modalità, funzioni e compiti in ambito provinciale dei corrispondenti organi regionali. Il/La Tesoriere/a è eletto/a dall’esecutivo provinciale tra i suoi componenti su proposta dei due Portavoce, funzioni e compiti sono analoghi in ambito provinciale del corrispondente organo regionale.
Nel caso di dimissioni, di impedimento, di sfiducia o di decesso di uno dei due portavoce, l’altro portavoce resta in carica fino alla scadenza naturale. Il Consiglio Federale provinciale, se presente, elegge a maggioranza in sua sostituzione un nuovo portavoce dello stesso genere, il cui mandato scadrà insieme a quello del portavoce rimasto in carica. In mancanza del Consiglio Federale, l’Esecutivo Provinciale elegge al suo interno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, un nuovo portavoce dello stesso genere, il cui mandato scadrà insieme a quello del portavoce rimasto in carica.
Art.10 modalità di elezione dei delegati all’assemblea nazionale
I delegati all’assemblea nazionale sono eletti dalle assemblee delle federazioni provinciali riconosciute. Tali assemblee vanno svolte nel comune capoluogo.
L’Assemblea provinciale è convocata secondo le modalità e la tempistica decise dalla Direzione nazionale che potrà ridurre a sette i giorni di preavviso della convocazione.
I delegati vengono assegnati secondo i seguenti criteri:
– 1 delegato assegnato di diritto ad ogni federazione provinciale riconosciuta;
– 180 delegati assegnati proporzionalmente alle federazioni provinciali riconosciute in base ai voti ottenuti dalla lista presentata in nome e per conto di Europa Verde – Verdi, nelle province alle ultime elezioni politiche e/o europee
– 120 delegati assegnati proporzionalmente alle federazioni provinciali riconosciute in base al numero di iscritti raggiunto dalle province nell’ultima campagna di adesione.
Le federazioni provinciali non riconosciute eleggono un delegato di diritto soltanto se queste abbiano raggiunto almeno il 50% degli iscritti occorrenti al proprio riconoscimento.
Nessuna regione può esprimere un numero di delegati superiore al 17% del totale dei delegati nazionali attribuiti.
Non possono partecipare al voto né essere eletti delegati gli amministratori (Parlamentari, ex Parlamentari, Consiglieri ai diversi livelli, nominati in giunte o in enti pubblici di nomina politica) che risultino inadempienti in relazione ai versamenti delle quote previste.
TITOLO III
ASSOCIAZIONI COMUNALI – ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI – CIRCOLI LOCALI
Art. 11 Associazioni comunali
L’Associazione comunale è riconosciuta dalla Federazione regionale ove ricorra il seguente requisito:
10 iscritti per i comuni fino a 15.000 abitanti;
10 iscritti, con l’aggiunta di un iscritto ogni 25.000 abitanti per i comuni da 15.001 a 100.000 abitanti;
15 iscritti, con l’aggiunta di un iscritto ogni 25.000 abitanti per i comuni da 100.001 a 250.000 abitanti;
20 iscritti, con l’aggiunta di un iscritto ogni 25.000 abitanti per i comuni da 250.001 a 400.000 abitanti;
30 iscritti, con l’aggiunta di un iscritto ogni 25.000 abitanti per i comuni oltre gli 400.000 abitanti;
Il numero degli abitanti è riferito ai dati Istat.
La Federazione Regionale, sentita, o su proposta della Federazione provinciale, se presente, promuove la costituzione di una nuova associazione comunale, convocando i relativi iscritti all’assemblea di costituzione.
La costituzione di una nuova associazione e gli organi eletti vanno immediatamente comunicati alla Federazione Nazionale.
L’associazione comunale è costituita da tutte le persone iscritte residenti nel territorio del comune, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio o lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata. Gli iscritti non residenti non possono superare 1/3 degli iscritti totali. Non possono costituirsi due o più associazioni comunali nel territorio dello stesso comune.
L’associazione comunale è responsabile delle scelte politiche al proprio livello.
Verifica l’esistenza dei requisiti di costituzione e organizza sul territorio i circoli locali (territoriali o tematici).
Sono organi dell’associazione comunale: l’assemblea, i due Portavoce e l’Esecutivo.
L’assemblea si riunisce, di norma, almeno una volta l’anno. È convocata in via ordinaria e straordinaria dall’Esecutivo, fermo restando le disposizioni statutarie e regolamentari comuni in materia di convocazione assembleare.
L’assemblea elegge gli organi dell’associazione e stabilisce le scelte politiche che impegnano l’associazione comunale.
Le associazioni con più di 100 iscritti, o che abbiano aperto un conto corrente bancario, sono tenute alla nomina di un tesoriere con le stesse modalità e funzioni di quello regionale.
In caso di sfiducia, dimissioni di entrambi i Portavoce o della maggioranza dei componenti dell’Esecutivo decadono dalla carica tutti gli organi comunali. Conseguentemente la rappresentanza politica viene assunta dalla Federazione regionale. L’esecutivo regionale adotterà ogni provvedimento necessario al ripristino delle condizioni per il rinnovo degli organi.
Nel caso di dimissioni, di impedimento, di sfiducia o di decesso di uno dei due portavoce, l’Esecutivo Comunale elegge al suo interno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, un nuovo portavoce dello stesso genere, il cui mandato scadrà insieme a quello del portavoce rimasto in carica.
Art.12 Associazioni intercomunali
L’Associazione può essere promossa dalla Federazione Regionale ove ricorra il seguente requisito:
– 10 iscritti con l’aggiunta di un rapporto iscritti-abitanti per ogni comune facente parte l’associazione intercomunale pari a 1 ogni 25.000.
I comuni devono essere tutti compresi in un’area territoriale omogenea di una stessa regione. Per omogeneità del territorio si intende l’ambito amministrativo o elettorale partendo da quello più limitato territorialmente quali ad esempio la Comunità montana, il collegio provinciale, della camera, del senato, o ambiti territoriali, individuati dalla federazione regionale, che condividono stesse esigenze del territorio.
Un comune non può far parte di più associazioni intercomunali. Un capoluogo di provincia, o di regione, o un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti non può far parte di un’associazione intercomunale.
L’associazione intercomunale è costituita da tutte le persone iscritte residenti nel territorio dei comuni che ne fanno parte, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio o lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata.
. Gli iscritti non residenti non possono superare 1/3 degli iscritti totali.
Prerogative, modalità, funzioni e organi sono per analogia identici all’associazione comunale.
Art.13 Circoli locali (territoriali o tematici)
Gli iscritti possono organizzarsi in Circoli locali che per essere riconosciuti dall’Associazione comunale o intercomunale, ovvero, in assenza di queste, dalla Federazione Provinciale, devono essere composti da un numero definito di iscritti.
I Circoli locali possono essere territoriali o tematici. Si intendono territoriali quando si organizzano su base municipale/circoscrizionale o di quartiere e devono essere composti da almeno 10 iscritti; tematici quando si organizzano su temi specifici di studio e discussione finalizzati alla elaborazione e alla proposta programmatica, devono essere composti da almeno 10 iscritti, e possono essere aperti alla partecipazione degli esterni.
L’associazione comunale/intercomunale verifica che non vi siano sovrapposizioni di ambito territoriale tra circoli territoriali, e sovrapposizione di temi di studio tra quelli tematici.
I Circoli locali devono essere coordinati nell’attività dall’Associazione/Federazione e possono dotarsi di propri rappresentanti. L’Associazione comunale/intercomunale o la Federazione Provinciale può delegare al Circolo locale specifiche iniziative, determinandone l’ambito di intervento e fornendo eventuali mezzi e strumenti necessari.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI e FINALI
Art. 14 Finanziamento delle Organizzazioni Territoriali. Contributi degli eletti.
Ogni Organizzazione territoriale individua i criteri di coinvolgimento degli aderenti nell’autofinanziamento.
I rapporti economici tra i diversi livelli territoriali saranno improntati al principio della trasparenza e della sussidiarietà, secondo le indicazioni e le linee guida indicate dal Tesoriere nazionale.
Sono tenuti a versare a Europa Verde-Verdi una quota dell’indennità, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, pari al 33%:
- le Parlamentari e i Parlamentari, italiani e europei, eletti in altre liste, che dichiarino di rappresentare Europa Verde- Verdi;
- le elette e gli eletti, in liste promosse da Europa Verde-Verdi, al Parlamento italiano o europeo;
- gli iscritti ad Europa Verde-Verdi che siano chiamati a far parte di Governi o nominati in Enti o società Pubbliche di nomina politica.
Sono tenuti a versare all’organizzazione territoriale del livello corrispondente una quota della indennità, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, pari al 30% per l’ambito regionale, al 15% per quello provinciale e per quello comunale:
- le elette e gli eletti, in altre liste, che dichiarino di rappresentare Europa Verde-Verdi;
- le elette e gli eletti, in liste promosse da Europa Verde-Verdi;
- gli iscritti ad Europa Verde-Verdi che siano nominati in Giunte o enti pubblici di nomina politica.
Il tesoriere nazionale e/o regionale comunica agli interessati le modalità dei versamenti e agli organi esecutivi corrispondenti le persone tenute al versamento dei contributi. Qualora gli interessati siano inadempienti, il tesoriere invia una diffida. Nel caso l’inadempienza decorra da più di 60 giorni, il tesoriere, dopo ulteriore diffida a sanare entro un termine di 15 giorni, comunica ai Portavoce del livello corrispondente i nominativi degli inadempienti i quali saranno automaticamente sospesi da qualsiasi incarico dirigenziale all’interno di Europa Verde- Verdi; restano private dall’elettorato attivo e passivo e non possono essere candidati a nessuna elezione in liste promosse o presentate in nome e per contro di Europa Verde-Verdi, a qualsiasi livello, fino al momento in cui avranno sanato la loro posizione e su certificazione scritta del tesoriere potranno essere reintegrati.
Art. 15 Rappresentanza Politica
La rappresentanza politica di un territorio è attribuita all’organizzazione territoriale del livello corrispondente. Laddove tale livello non ci fosse, la rappresentanza è attribuita al livello territoriale superiore esistente.
Nelle realtà territoriali prive di rappresentanza, l’esecutivo Regionale, sentita la Federazione Provinciale, può individuare degli iscritti a cui affidare, provvisoriamente, la rappresentanza politica, al fine di promuovere una campagna di adesioni o, eventualmente, la presentazione di liste alle elezioni amministrative.
Art.16 Norme finali o transitorie
Tutto quanto non previsto dallo Statuto, dai regolamenti e dalle linee guida, viene definito dall’esecutivo del livello corrispondente interessato.
* La partecipazione con diritto di voto dei Co-presidenti del Consiglio Federale regionale alle riunioni dell’esecutivo regionale entrerà in vigore a partire dalle assemblee regionali elettive convocate successivamente all’approvazione del presente regolamento.
Le modalità di elezione del Consiglio Federale regionale e in generale le norme innovative del presente regolamento, che potrebbero entrare in conflitto con le modalità di elezione, nomina e funzionamento degli organismi dirigenti in carica, entrano in vigore a partire dall’assemblea elettiva successiva. Demandando alla Direzione nazionale l’interpretazione e l’indicazione delle modalità applicative provvisorie anche caso per caso.
Il coordinamento formale dei testi e le interpretazioni delle norme sono demandati alla direzione nazionale.

