REGOLAMENTO SULLE ADESIONI

Art. 1

L’adesione a Europa Verde-Verdi è individuale e libera e implica l’accettazione dello Statuto e dei regolamenti. I diritti riconosciuti agli aderenti sono personali e non possono formare oggetto di cessione o di delega.

Possono aderire a Europa Verde-Verdi attraverso l’apposita piattaforma di adesione on lineo o attraverso le strutture territoriali esistenti, tutti gli individui che abbiano compiuto il 16° anno di età.

L’aderente è tenuto a fornire all’atto della registrazione dell’adesione il nome e cognome, la data di nascita, l’indirizzo anagrafico, un indirizzo e-mail attivo, copia della carta d’identità e del codice fiscale, tutti dati necessari al perseguimento degli scopi individuati nel nostro statuto e dai regolamenti. Ogni indirizzo e-mail dovrà corrispondere ad un solo aderente. L’adesione dovrà essere perfezionata, tramite il pagamento della quota sociale, secondo il protocollo di adesione all’uopo stabilito dalla Direzione Nazionale, l’adesione avrà effetto solo dopo la verifica di cui all’art.3 del presente regolamento.

Gli aderenti che non hanno compiuto 35 anni possono aderire anche alla organizzazione giovanile denominata Giovani Europeisti Verdi (GEV).

Art. 2

La direzione nazionale disciplina, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti, i termini e le modalità di ciascuna campagna nazionale di adesione, che di norma si apre il 1° gennaio e termina il 30 novembre di ogni anno. Disciplina altresì i diritti di elettorato attivo o passivo e gli altri diritti derivanti dall’adesione in merito alle modalità di esercizio.

Art. 3

La direzione nazionale nomina una commissione di verifica del tesseramento, composta da tre a sette componenti, al quale delega la valutazione delle richieste di adesione. Nel caso in cui la commissione ritenga di non accettare le proposte di soggetti mai iscritti, ovvero di chi, pur risultando iscritto negli anni precedenti, non ha aderito nell’ultimo anno, dispone la comunicazione del diniego agli interessati.

Nel caso in cui la commissione ritenga sussistere gravi motivi per opporre il diniego alle richieste di adesione di coloro che risultano iscritti nel corso dell’ultima campagna nazionale di adesione, garantito il diritto al contradditorio dell’interessato, ne dà comunicazione scritta e motivata allo stesso, e agli organismi dirigenti interessati, che possono impugnare la decisione dinanzi al Giurì Nazionale nei termini e con le modalità previste dal relativo regolamento.

In entrambi i casi il comitato dispone la restituzione della quota associativa versata.

Art. 4

Chi ricopre incarichi all’interno di Europa Verde-Verdi deve risultare iscritto entro il 30 aprile dell’anno in corso pena la decadenza dall’incarico per le cariche apicali e la sospensione dalla carica per i componenti degli organismi collegiali, che decadranno definitivamente se non provvedono entro il termine della campagna di adesioni.

Art. 5

Le persone iscritte a Europa Verde-Verdi che hanno incarichi istituzionali e/o amministrativi di varia natura sono tenute a versare una quota parte dell’indennità (secondo le disposizioni vigenti). A coloro che non versano tale quota parte non può essere rinnovata l’adesione a Europa Verde-Verdi e decadono dagli organismi interni del Partito qualora ne fossero componenti.

Art. 6

La perdita dello status di associato si verifica per l’esercizio del diritto di recesso ovvero a causa di espulsione.

Art. 7

I responsabili delle adesioni sono individuati in:

  1. a) Portavoce Associazione comunale;
  2. b) Portavoce Federazione provinciale;
  3. c) Portavoce Federazione Regionale;
  4. d) Componente/i della Direzione Nazionale nell’ambito della regione di appartenenza;

Le associazioni locali e le Federazioni regionali e provinciali di cui ai commi a, b, c, devono essere regolarmente riconosciute e i loro rappresentanti devono risultare tali dai verbali depositati in Federazione regionale per le associazioni locali e presso la sede nazionale per le Federazioni regionali e provinciali. Nel caso non siano riconosciute, la figura dei Portavoce è sostituita dal Rappresentante/Garante regolarmente nominato dall’organo competente.

I responsabili territoriali delle adesioni sono responsabili di eventuali irregolarità che riguardassero le adesioni inviate alla struttura nazionale e sono investiti delle opportune deleghe previste dalla normativa sui dati personali.

I responsabili territoriali sono gli unici autorizzati, tramite l’apposita piattaforma dedicata, alla trasmissione delle adesioni raccolte nel territorio di competenza, alla struttura nazionale.

Art. 8

Le assemblee di associazioni locali, di federazioni provinciali e regionali si svolgono sulla base delle adesioni dell’anno precedente.

Art. 9

Un nuovo aderente ad Europa Verde-Verdi non può firmare una mozione di sfiducia agli organi dell’associazione comunale, federazione provinciale o regionale. Per nuovo aderente si intende colui che risulta iscritto per la prima volta, o che non abbia provveduto al rinnovo, nell’anno di tesseramento sulla base del quale vengono svolte le assemblee.

Art. 10

Un aderente che risiede in una località dove non è costituita un’associazione comunale/intercomunale va iscritto genericamente alla corrispondente federazione provinciale; laddove sul cedolino di iscrizione non fosse indicata l’associazione, l’aderente viene automaticamente iscritto, alla associazione comunale corrispondente all’indirizzo comunicato.

Un aderente non può cambiare associazione comunale dopo la conclusione della campagna adesioni.

Art. 11

La struttura nazionale invia periodicamente alle federazioni regionali e provinciali l’elenco aggiornato dei richiedenti l’adesione. Le federazioni provinciali sono tenute a trasmettere alle associazioni locali gli elenchi rispettivi; laddove la federazione provinciale non fosse presente sarà la federazione regionale a provvedere.

Eventuali contestazioni alle adesioni possono essere proposte alla Commissione di verifica del tesseramento entro 45 giorni dal ricevimento degli stessi elenchi; tali contestazioni dovranno essere corredate della necessaria documentazione a supporto.

Gli elenchi degli aderenti sono depositati ai vari livelli territoriali nelle corrispettive sedi e sono visionabili, nel rispetto della legge sulla privacy, dagli iscritti che lo richiedano, in occasione della convocazione di assemblee; in mancanza della sede i Portavoce dovranno comunque adoperarsi affinché il diritto sia garantito, nel caso in cui venisse convocata un’assemblea regionale per il rinnovo o la verifica degli organi, il relativo tabulato regionale degli aderenti deve essere disponibile per la visione in ogni federazione provinciale.

In caso di contrasto fra i dati locali e quelli nazionali fanno fede questi ultimi a tutti gli effetti.

Art. 12

La commissione di verifica del tesseramento decide sulle contestazioni pervenute e può altresì effettuare verifiche sulle richieste di adesioni pervenute; definisce le modalità di accertamento e verifica le dichiarazioni contestuali all’adesione di lavoro o studio in luogo diverso dalla residenza; definisce le modalità delle verifiche nei casi di anomalie nella raccolta adesioni, di evidente sproporzione tra nuovi aderenti e il consenso elettorale verde nello stesso comune e nella costituzione di nuove associazione territoriali che superino in modo rilevante il numero di aderenti necessario al riconoscimento delle stesse. Propone alla Direzione nazionale gli eventuali procedimenti disciplinari avverso i promotori di quelle adesioni in cui si riscontrassero gravi irregolarità.

L’invio delle tessere avverrà al termine del procedimento di verifica.

Art. 13

Lo Statuto di Europa Verde- Verdi prevede lo strumento dei patti federativi per la collaborazione con le realtà collettive che condividono i suoi principi statutari non ammettendo le adesioni di gruppi organizzati.

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Il coordinamento formale dei testi e le interpretazioni delle norme sono demandati alla Direzione Nazionale.